Il ruolo del Tecnico Nutrizionista e l’impegno per lo sviluppo sostenibile

Il ruolo del Tecnico Nutrizionista e l’impegno per lo sviluppo sostenibile

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Lettura alla Biblioteca di Locarno

Sento un gran parlare di sostenibilità, di impegno, di allevamento nella e per la natura, di prati verdi e di alberi verdeggianti e di bambini sorridenti. Ma tutto questo non è una presa per i fondelli? E se è una presa per i fondelli non è un reato per pubblicità ingannevole?

La recente Sentenza di Gorizia arriverà anche a toccare questi temi. Cercare in Internet la sentenza ed i vari commenti. La sentenza riguarda la condanna per pubblicità e dichiarazioni ingannevoli e non veritiere relativamente ad una fibra per, credo, l’arredo degli autoveicoli. Per estensione cerco di immaginare le ricadute per il nostro settore in cui il non vero impatta nella sicurezza alimentare, nella sicurezza per gli operatori e per l’ambiente, nel mantenimento dello sviluppo sostenibile.

MI riferisco al ruolo del Nutrizionista, figura fondamentale per il benessere animale, e per tutto ciò che ruota intorno alla prescrizione della dieta. Oltre ad indicare, in funzione delle caratteristiche qualitative, nutrizionali, della disponibilità dei macroingredienti, il Nutrizionista dimostra la sua perizia ed il suo sapere anche nell’indicare le quantità dei microingredienti quali elementi indispensabili per compensare i fabbisogni degli animali, in particolare quelli da reddito.

Nel post voglio attirare l’attenzione sull’attività del Nutrizionista rivolta anche alle risorse che manipolano l’alimento, oltreché al benessere degli animali. Lo so che questo non è obbligatorio, ma lo ritengo molto importante se valuto quanto incluso nel concetto dello sviluppo sostenibile.

Quando partecipammo alla sperimentazione per l’enterocolite enzootica del coniglio (2002-2006) venne toccato, anzitempo, anche questo argomento. La sperimentazione durò 4 anni, 35 furono i siti di fabbricazione dell’alimento medicato per la terapia, 70 mila furono le risorse impiegate nella produzione e nella manipolazione dell’alimento, 70 milioni i conigli che parteciparono alla sperimentazione e che vennero controllati prima dell’utilizzazione delle carni. La preparazione dell’alimento medicato per la sperimentazione implicava diversi punti critici, ed è per questo che il Ministero della Salute, nei punti indicati per l’esecuzione della sperimentazione individuò nel Prescrittore, in quel caso era il Medico Veterinario, mentre nel nostro caso stiamo indicando il Nutrizionista: ma sempre di prescrizione si tratta, il perno responsabile della sperimentazione. Il Ministero precisò i diversi attori, Prescrittori, Fabbricanti dell’alimento medicato, Allevamenti, e per ognuno pretese l’impegno e pretese un controllo in tempo reale della produzione e consegna della specialità veterinaria in sperimentazione, della produzione degli specifici lotti per l’alimento destinato ad animale affetti da enterite enzootica, che l’alimento contenesse la dose indicata e non vi fosse la presenza (cross contamination) nei lotti successivi, da parte dei Prescrittori che fosse preparata una scheda operativa e comportamentale per gli allevamenti che entravano a far parte della sperimentazione, e prescrisse i controlli da effettuare dalle ASL di territorio per la produzione dell’alimento e dagli Istituti Zooprofilattici per gli animali destinati a diventare un alimento per l’uomo.

Ho citato la sperimentazione dell’enterite enzootica perché il comportamento di ognuno degli attori fu altamente consapevole. Nei 4 anni che durò la sperimentazione furono 35 i siti di produzione di alimento che si impegnarono a rispettare i criteri del Ministero: stabilità della dispersione e rispetto del contenuto, assenza di contaminazione crociata nei lotti successivi, accettando il controllo, da parte delle ASL locali in tempo reale. L’associazione dei Coniglicoltori si fece garante per scegliere gli Allevatori che davano garanzie di consapevolezza e di qualità per far parte della sperimentazione, rispettando il benessere animale ed i tempi di sospensione, per quanto riguarda la salute del consumatore, ed eseguendo i controlli sulle carni, in tempo reale.

Non vi fu una sola non conformità.

Una sola non conformità avrebbe bloccato la sperimentazione, come sarebbe successo con una non conformità in caso di vaccinazione Covid. Il Ministero aveva anche indicato tra i punti dell’ordinanza l’esecuzione della farmaco vigilanza e della farmacoresistenza indotta per tutte le risorse che potevano entrare in contatto con una sostanza in sperimentazione, e tutto questo in tempo reale. Tutta quanta la documentazione relativa alla sperimentazione fu ritenuta sufficiente per ottenere uno specifico A.I.C. (Autorizzazione di Immissione in Commercio) per la specialità terapeutica a base di Zinco Bacitracina.

Il settore dimostrò di essere in grado di svolgere le proprie attività operative in modo eccellente. Lasciamo ora la sperimentazione e focalizziamo ora il ruolo del Nutrizionista, come riportato all’inizio. Sono particolarmente attento a questo punto perché partecipo alla revisione di additivi e loro diluizioni da parte di EFSA. EFSA è l’organismo europea che cura l’aspetto della sicurezza alimentare. Nella fase del rinnovo sentiamo l’importanza crescente da parte di ECHA (European CHemical Agency) a cui compete la responsabilità del profilo di rischio per ciascuna sostanza chimica. Ed è su questo punto che è necessario un aumento del livello di consapevolezza da parte del Nutrizionista che prevede l’impiego delle differenti sostanze chimiche, specificatamente per il settore zootecnico.

Le attività operative del settore zootecnico, rispetto alla sicurezza, devono tenere in considerazione specifici punti critici: la continua manipolazione da parte degli operatori (sicurezza personale), la presenza di più agenti chimici presenti contemporaneamente (poliesposizione), le emissioni nell’ambiente (sicurezza per l’ambiente e per il territorio). Questi punti richiedono una maggior consapevolezza del ruolo e dell’importanza del Nutrizionista.

Come esempio cito l’additivo rappresentato dallo Iodio. Di seguito viene riportato un commento tecnico al riguardo:

Il regolamento autorizzativo le varie fonti di iodio distingue quelli in polvere (3b201 e 3b202) dal granulare (3b203) nella colonna altre disposizioni come segue:

Per quelli in polvere (3b201 e 3b202) il regolamento dice: Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali che attuano le norme dell’Unione relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE e 98/24/CE. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE.

Le direttive su citate si riferiscono alla sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivati da agenti chimici, all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Per lo iodio 3b203 invece il regolamento scrive Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

A differenza del regolamento che autorizza il cobalto non è obbligatorio indicare in etichetta le frasi su riportate in nero.

Infatti nelle altre disposizione delle fonti di Cobalto, diverse da quelle Doxal, il regolamento scrive: Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l’uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l’esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.», mentre nel regolamento per lo iodio non è specificato indicazioni che devono figurare.

Sto verificando l’etichetta di un alimento per bovini che contiene, dietro prescrizione del Nutrizionista, sia il Cobalto che lo Iodio.

Per il Cobalto, il fabbricante impiega un sale di Cobalto che obbliga di riportare la dicitura relativa al sale acetato: 3b301 – Devono essere adottate misure protettive per evitare l’esposizione al Cobalto per inalazione e per via cutanea.

Per lo Iodio il fabbricante impiega 3b202 e quindi non riporta in etichetta alcuna indicazione, e lo fa in maniera corretta.

La dicitura assolve l’obbligo, ma il Nutrizionista sa, come lo so io, che qualsiasi allevatore non è per niente attento ne preparato ad adottare misure protettive e non hanno indumenti protettivi qualsiasi risorsa familiare o meno che manipola giornalmente l’alimento.

Il ruolo del Nutrizionista dovrebbe evitare l’impiego di un sale che prevede un obbligo per l’allevatore che si sa che non è possibile richiedere di assolvere, e questo riguarda il Cobalto, ma anche per lo Iodio non sarebbe il caso che il Nutrizionista sia consapevole che con la sua prescrizione sta alzando il rischio per i manipolatori?

In questo caso il Nutrizionista potrebbe indicare nella sua prescrizione l’impiego del sale di Cobalto 3b304, che necessita di misure protettive, e per lo Iodio 3b203, diminuendo i rischi per la sicurezza.

Il Nutrizionista potrebbe altresì prevedere l’impiego non attraverso l’alimento solido, ma attraverso l’acqua di bevanda, e questo lo sottolineo perché non pensiate ad un mio conflitto di interessi.

About the author:

ho operato da sempre nel settore dell'alimentazione degli animali da reddito in Europa e nel mondo. Benessere animale, sicurezza dei manipolatori, degli utilizzatori e dei consumatori sono le linee direttrici. Un aspetto importante è lo sviluppo durevole e i ruoli per i giovani nonché l'accessibilità per i meno abbienti a derrate alimentari sicure

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