Documento di valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici e biologici.
2015-09-14
Decreto Legislativo n. 81/2008, art.17 comma 1 lettera a, art. 28 e articolo 29 comma 1.
La sicurezza negli ambienti di lavoro è argomento della massima importanza e da trattare con esperti professionali di alto profilo. Il know-how che abbiamo accumulato può solo riferirsi all’aspetto delle emissioni di agenti chimici, che è solo una parte nelle riflessioni sui rischi che l’imprenditore deve fare con l’aiuto del medico specialista.
Si consiglia a ciascun sito di andare a rileggere (su internet è possibile ottenere il tutto) gli articoli citati:
- Articolo n. 17 comma 1 lettera a
- Articolo n. 28
- Articolo n. 29 comma 1.
Perché questo consiglio? Perché nella visita annuale dovrà essere considerato il 2 criterio di valutazione di cui all’addendum 1/2013. Il 2 criterio di valutazione è relativo alle condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche dell’impianto e delle attrezzature. Come per tutti i criteri vi sono dei punteggi. In questo caso vanno da 0 a 6, e il fattore assegnato per la conversione del voto in punteggio, per il criterio 2 è 0,20.
Quindi si il voto è 6 si moltiplica per 0,20 e si ottiene 1.2. Si ricorda che per essere classificati a rischio basso è necessario essere classificati < 3. Il voto del criterio 2 è quindi importante.
Nell’addendum 1/2013 (pagina 201) si cita il documento di valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici e biologici e si danno due possibilità di voto:
Il documento è presente, voto 0
Il documento è assente, voto 6.
Da qui l’importanza di sensibilizzare il responsabile del sito ad accertarsi della presenza del documento.
Leave a comment