cultura – le persone passano ma il settore resta.
2024-12-23La cultura del settore è importante.
Nell’attività di operatori zootecnico ci confrontiamo con atteggiamenti e comportamenti di diffidenza per quanto concerne la sicurezza dei manipolatori e l’ambiente.
Non appena accenniamo l’argomento percepiamo una chiara sensazione di fastidio.
“Ancora con questa tiritera?
Ma l’alimento è sano e quindi quello che contiene non dà problemi.
Usiamo prodotti registrati o che sono su delle liste approvate da tecnici dei Ministeri e/o della UE, quindi ogni adempimento è già stato eseguito.
Stiamo producendo di meno ed i margini sono sempre più ridotti, non possiamo considerare degli investimenti il cui costo non ci viene riconosciuto.
Ci vengono regolarmente a controllare e non abbiamo avuto rilievi in tal senso.
Parlare di questi argomenti è deleterio e può solo procurare degli svantaggi.”.
Sono alcune delle opinioni che vengono immediatamente espresse e nei confronti delle quali alcuni di noi si domandano se vale la pena di insistere su questo argomento.
Dopo che abbiamo valutato, tra varie scelte, che una soluzione è praticabile, abbiamo l’abitudine di promuoverla e disseminarla al fine di aggregare innovazione.
Praticabile: Applicabile, nella maggior parte dei siti presenti, considerati gli impianti e l’organizzazione delle risorse, con investimenti che NON incidono sul margine operativo.
Aggregare innovazione: Attività di ricerca applicata finalizzata a creare valore aggiunto.
E’ una tiritera o un problema reale?
E’ un ….un preciso obbligo datorile[1].
Gli agenti chimici che vengono utilizzati, la maggior parte come premiscele, nella produzione delle oltre 13 milioni di tonnellate di alimenti per animali da reddito, prodotte in Italia, sono oltre 30 mila tonnellate per anno.[2] Il numero delle risorse implicate, nella preparazione, trasporto ed utilizzazione dell’alimento sono maggiori di 2 milioni.
La maggior parte degli agenti chimici è costituita da microminerali e da agenti ad attività farmacologia.
Le attività operative intorno all’alimento riguardano:
produzione – trasporto sfuso – confezionamento e trasporto in sacchi – deposito in silos – deposito in magazzini di rivendita – stoccaggio in silos e/o sacchi presso siti utilizzatori – somministrazione alla bocca degli animali.
Tutte queste operazioni vengono svolte in continuazione e per ogni giorno lavorativo, seppure la meccanizzazione e l’automazione siano elevate, da un numero elevato di risorse presenti in:
® siti produttori di alimento ® trasporto di alimenti ® rivendite e depositi di mangime ® siti di utilizzo per animali da reddito. [3]
L’esposizione contemporanea a diversi agenti chimici è un… evento che è in grado di determinare pericolosi quanto ancora poco conosciuti fenomeni di sinergia tossica tra i vari composti in causa.[4]
La sicurezza dei manipolatori e dell’ambiente rientra a pieno titolo nel tema della sicurezza alimentare.[5]
Tutta la filiera della produzione ed utilizzazione dell’alimento per animali da reddito è equiparata all’alimento destinato agli umani. La UE, al fine di definire e poter mantenere le proprie produzioni, seppure in un clima di libero scambi di merci, si prefigge l’applicazione di livelli elevati di tutela della salute, nella filiera.
Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione (promozione, illustrazione) di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.[6]
Parrebbe infatti poco credibile una attenzione nei confronti del consumatore senza un medesimo atteggiamento e comportamento nei confronti dei manipolatori e dell’ambiente.
Un concetto di filiera comporta una definizione netta della responsabilità, della corresponsabilità e delle diligenza. Anche a fini legali ed assicurativi.
Ma a chi compete la responsabilità?
Gli operatori del settore alimentare (alimenti e mangimi) sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza dei prodotti forniti: essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.[7]
Al di là di altri e specifici obblighi di legge vi è un chiaro ed esplicito riferimento al tema che stiamo trattando. Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per l’ambiente o per la sicurezza dei lavoratori, l’Autorità dovrebbe altresì valutare alcuni aspetti legati all’ambiente, e alla protezione dei lavoratori in conformità della legislazione pertinente.[8]
In precedenti lavori (finalizzati alla rilevazione dei dati di esposizione a sostanze ad attività terapeutica, nelle lavorazioni di premiscele) i Ricercatori hanno riferito:
“…(omissis) per la Tiamulina [può valere per qualsiasi principio attivo terapeutico] ed in assenza di indicazioni circa i valori limite di riferimento per la protezione dei lavoratori, non è possibile esprimere precise considerazioni igienistiche circa la salubrità della condizione ambientale. Tuttavia l’aver dimostrato una esposizione alla sostanza, testimonia una reale possibilità di assorbimento per via respiratoria, cutanea e digestiva non solo di Tiamulina, ma anche di altri antibiotici eventualmente contenuti nei prodotti, ed una altrettanto reale possibilità di effetti biologici sui lavoratori; effetti sia dose dipendenti che da ipersensibilità che, infine, da induzione di possibili fenomeni di resistenza batterica.[9]
In un lavoro di rilevazione in 7 siti di utilizzazione di mangimi (con 17 risorse impiegate) e 8 siti di produzione di alimenti (con 314 risorse impiegate) le considerazioni dei Ricercatori sono state:
“…(omissis)…in virtù della presenza nell’articolato inalabile e respirabile di sostanze, variamente miscelate tra loro, dotate di particolare attività tossica, anche per basse esposizioni ed a lungo termine, si ritiene che la condizione ambientale e lavorativa degli addetti del settore sia comunque meritevole di interventi di controllo e di eventuali iniziative volte a ridurre i possibili rischi per la salute.[10]
La soluzione proposta ed applicabile è la disposizione di non permettere l’entrata di particelle inferiori a 50 micron per qualsiasi agente o premiscela di agenti chimici.
Questa semplice misura preventiva riduce in maniera drastica il pericolo, accanto ad una formazione e mentalizzazione degli addetti.
Affinché la misura preventiva abbia maggiore effetto e necessario verificare che durante le attività operative del sito non vengano prodotte particelle di agenti chimici inferiori a 50 micron. Infatti questo dimensionamento azzera il pericolo di inalazione.
In tale contesto ed in regime di corretta applicazione delle altre misure di tutela (ambientali, tecniche, organizzative, procedurali, DPI…) previste dalle norme, l’uso di premiscele o altri prodotti a dimensioni granulometriche controllate e stabili, prodotti che essendo caratterizzati da una bassissima liberazione di polveri respirabili riducono fortemente la quota di principi attivi che raggiungono il parenchima respiratorio, viene ad assumere il significato di ulteriore ed importante arma preventiva.[11]
Riteniamo quindi meritevole l’attività di promozione presso i marchi di qualità affinché inseriscano, nei capitolati di qualità della loro filiera, le specifiche minime per poter assicurare la gestione del rischio chimico e quindi, oltre il benessere animale, la sicurezza per i manipolatori e l’ambiente.
Il nostro Gruppo di Lavoro è a disposizione per pratiche collaborazioni.
[1] USL n. 2 – Azienda Sanitaria Regionale dell’Umbria – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Set. 2004.
[2] Giornale degli Igienisti – Apr. 2003 – Contributi Scientifici – pag. 110 – 119.
[3] File interno: Diagramma flussi
[4] USL n. 2 – citato
[5] Regolamento CE n. 178/2002 – Considerazioni
[6] Regolamento citato – punto (12) – sottolineature nostre
[7] Regolamento citato – punto (30)
[8] Regolamento citato – punto (37)
[9] L’Igiene Moderna (2001) – 115, 401-411
[10] Giornale degli Igienisti, citato
[11] USL n. 2 – citato
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